Decisione 15 luglio 1953 - 24 agosto 1953, n.70

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 15 luglio 1953 - 24 agosto 1953, n.70

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dallAssemblea regionale, concernente: « Imponibile di mano dopera nei piani di cui agli art. 8 e segg. della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 .

 

Presidente: PERASSI; Estensore: PERASSI; P.M.: EULA. Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) - Regione Siciliana (Avv. PUGLIATTI).

 

(omissis)

 

LAssemblea regionale siciliana, nella seduta dell11 aprile 1953, ha approvato la legge concernente: « Imponibile di mano dopera nei piani di cui agli artt. 8 e seguenti della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 .

Con tale legge si stabiliscono disposizioni secondo le quali sar determinato ed applicato un imponibile di mano dopera per i singoli piani particolari di utilizzazione e di miglioramento di cui agli artt. 8 e seguenti della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, concernenti la riforma agraria.

Lart. 2 della legge impugnata dispone che lispettore provinciale dellagricoltura determina per ognuno dei piani approvati a norma dellart. 10 della legge regionale 27 dicembre 1950 « il numero delle giornate lavorative ritenute necessarie per lesecuzione di ciascuna delle opere previste ed il numero delle giornate da impiegarsi ogni anno al fine di assicurare lattuazione dei piani nel termine assegnato. Le determinazioni degli ispettori provinciali sono trasmesse allispettore agrario regionale ai fini di cui allart. 10 della citata legge regionale e le commissioni comunali, di cui allart. 2 del D.L.C.P.S. 16 settembre 1047, n. 929, provvedono allavviamento al lavoro in esecuzione del decreto dellIspettorato agrario regionale.

Lart. 3 stabilisce che le retribuzioni dovute dai conduttori ai lavoratori occupati debbono corrispondere a quelle stabilite dagli accordi sindacali pi favorevoli ai lavoratori, vigenti nella provincia e, in mancanza, nelle provincie pi vicine e che, comunque il salario non potr essere inferiore a lire ottocento giornaliere.

Lart. 5 dispone che in casi di inadempimento agli obblighi previsti dalla stessa legge impugnata si applicano le penali in misura eguale a quella stabilita nel terzo comma dellart. 20 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104.

Il Commissario dello Stato, con ricorso in data 19 aprile 1953, depositato il 29 aprile 1953 ha impugnato per incostituzionalit davanti lAlta Corte la detta legge approvata dallAssemblea regionale, in quanto essa, riguardando una materia rientrante nella potest legislativa della Regione delimitata dallart. 17 dello Statuto e precisamente nella lettera f) che contempla la legislazione sociale, eccederebbe i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato. In particolare, il Commissario dello Stato rileva che la legge impugnata eccede i limiti prescritti dallart. 17 dello Statuto, perch contrasta ai principi che informano il D.L.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929, che in campo nazionale disciplina la materia dellimponibile di mano dopera. Tale contrasto denunciato nel ricorso sotto i seguenti aspetti: a) la legge dello Stato, diretta a fronteggiare situazioni contingenti, limitata nel tempo e nello spazio, mentre quella regionale (che si inquadra nella riforma agraria) ha carattere generale ed immanente; b) la legge dello Stato contempla limponibile di mano dopera per le normali esigenze delle aziende agricole, mentre quella regionale riguarda lavori di trasformazione agraria e fondiaria; c) per le retribuzioni, lart. 3 della legge impugnata, reca disposizioni che non appariscono in armonia con lart. 39 della Costituzione; d) limposizione di un minimo salariale di lire ottocento non trova riscontro nella legislazione dello Stato, e contrasta col criterio da questa seguito di non fissare per legge la misura delle retribuzioni salariali; e) la legge nazionale contempla per limposizione della mano dopera un procedimento del tutto differente da quello previsto nel citato D.L.C.P.S 16 settembre 1947, n. 929 cos che la coesistenza in Sicilia di norme diverse per uno stesso oggetto creerebbe una situazione inammissibile.

La Regione ha chiesto il rigetto del ricorso del Commissario dello Stato, sostenendo nella sua memoria che la legge impugnata, in quanto prevede limponibile di mano dopera come accessorio della riforma agraria, rientra nella potest di legislazione esclusiva della Regione a norma dellart. 14, lett. a) dello Statuto e che, comunque anche se riferita alla potest legislativa regionale ai sensi dellart. 17 dello Statuto, non eccede i limiti posti da questa norma dello Statuto.

 

IN DIRITTO

 

La legge regionale impugnata si ricollega alla legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 sulla riforma agraria in Sicilia. Questa connessione non peraltro decisiva ai fini di ritenere che la legittimit costituzionale della legge in questione debba valutarsi in base allo art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana, come sostiene la difesa della Regione, anzich in base allart. 17 dello stesso Statuto. Lapprezzamento della legittimit costituzionale delle disposizioni di un atto legislativo deve farsi avendo riguardo al contenuto delle singole disposizioni, non essendo escluso che disposizioni comprese in un medesimo atto dipendano da potest legislative della Regione di diversa estensione.

Le disposizioni della legge regionale impugnata, delle quali contestata la legittimit costituzionale, riguardano la determinazione della mano dopera imponibile per lattuazione dei singoli piani di utilizzazione e di miglioramento di cui agli artt. 8 e segg. della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 sulla riforma agraria in Sicilia (artt. 1 e 2) e la determinazione delle retribuzioni minime dovute dai conduttori ai lavoratori occupati in applicazione delle determinazioni relative allimponibile di mano dopera. Pur essendo la legge di cui si tratta una legge complementare di quella sulla riforma agraria, alla quale fa riferimento, le disposizioni suindicate sono da qualificarsi come rientranti prevalentemente nel campo della legislazione sociale, rispetto alla quale la potest legislativa attribuita alla Regione dallart. 17, lett. f) dello Statuto deve esercitarsi entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato ed al fine di soddisfare alle condizioni particolari e agli interessi propri della Regione. Tale qualificazione della legge impugnata confermata dai lavori preparatori della legge stessa, sul cui disegno ha riferito allAssemblea regionale la commissione legislativa « lavoro, previdenza sociale, igiene e sanit .

Ai fini di valutare se le disposizioni della legge impugnata relativa allimponibile di mano dopera nei piani particolari di utilizzazione e miglioramento, previsti dalla riforma agraria, si mantengono nei limiti prescritti dallart. 17 dello Statuto si deve aver riguardo ai principi cui si informa la legislazione dello Stato in materia di imponibile di mano dopera nellagricoltura, ed in specie il massimo impiego di lavoratori agricoli.

La legislazione dello Stato prevede che « al fine di favorire il massimo impiego possibile di lavoratori agricoli nelle provincie o zone in cui particolarmente grave si manifesta la disoccupazione data facolt ai prefetti, previo parere favorevole di una commissione centrale, di stabilire con proprio decreto lobbligo per i conduttori a qualsiasi titolo di aziende agrarie o boschiere di assumere la mano dopera da adibirsi, nellannata agricola o durante le singole stagioni di essa, alla coltivazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fondi, delle vie daccesso e delle piantagioni nonch allallevamento del bestiame. Alluopo il decreto del prefetto precisa « il massimo carico obbligatorio di giornate lavorative per ettaro - coltura da imporsi ai conduttori ed i criteri per la determinazione del numero delle unit lavorative disoccupate da assumere da ogni azienda entro il limite del carico predetto.

Il decreto pu riguardare anche solo alcune zone e comuni determinati della provincia e contenere norme diverse per le varie zone di essa (art. 1): Ai conduttori di aziende agricole e ai proprietari di terreno data facolt di indicare alla commissione comunale per la massima occupazione in agricoltura i nominativi graditi dei lavoratori da assumere (art. 8).

Il fine a cui tende la legge impugnata pure quello di favorite, nellesecuzione dei piani di attuazione della riforma agraria, il massimo impiego di lavoratori disoccupati, come gi la legge regionale sulla riforma agraria disponeva che, senza pregiudizio della razionale destinazione dei terreni, i piani debbono tendere ad introdurre colture ed ordinamenti che consentano «il pi alto assorbimento di mano dopera (art. 11, ultimo comma).

I criteri adottati dalle disposizioni della legge impugnata per disciplinare limponibile di mano dopera deviano per dai principi cui si informa la legislazione dello Stato. Mentre il D.L.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929, prevede che nelle provincie o zone in cui particolarmente grave si manifesta la disoccupazione sia determinato di autorit «il massimo carico obbligatorio di giornate lavorative per ettaro-coltura da imporsi ai conduttori di aziende agrarie, cio che sia imposto ai conduttori lobbligo di assumere un determinato quantitativo di mano dopera disoccupata, la legge regionale prevede che per ognuno dei piani di utilizzazione e miglioramento da attuarsi nel quadro della legge sulla riforma agraria siano determinati dautorit il numero delle giornate lavorative «ritenute necessarie per la esecuzione di ciascuna delle opere previste ed il numero delle giornate da impiegarsi ogni anno al fine di assicurare lattuazione dei piani nel termine assegnato. Con questo intervento dellautorit amministrativa il carico obbligatorio di mano dopera verrebbe determinato facendolo coincidere con la quantit di giornate lavorative che ritenuta necessaria, a giudizio della detta autorit, per lesecuzione di ciascuna delle opere previste nei singoli piani di utilizzazione e miglioramento e non in rapporto allesigenza di diminuire la disoccupazione locale, onde con tale modo di determinazione lautorit amministrativa si sostituirebbe al conduttore nellapprezzamento tecnico della quantit di mano dopera necessaria per lesecuzione del piano. Questa restrizione alla libert di apprezzamento del conduttore estranea alla disciplina adottata dalla legislazione dello Stato in materia di massimo impiego di lavoratori agricoli, la quale si limita a disporre che, avuto riguardo al grado di gravit della disoccupazione locale, sia determinato dautorit il massimo carico obbligatorio di giornate lavorative per ettaro-cultura e che entro il limite di tale carico sia determinato il numero delle unit lavorative disoccupate da assegnarsi ad ogni azienda. Si rileva, inoltre, che la legge regionale non fa cenno della facolt che lart. 8 del D.L.C.P.S. d ai conduttori agricoli ed ai proprietari di terreni di indicare alla commissione comunale per la massima occupazione in agricoltura i nominativi graditi di lavoratori da assegnare.

LAlta Corte ritiene, pertanto, che la legge regionale impugnata, nella sua formulazione, esorbiti dai limiti dei principi cui si informa la legislazione dello Stato e per conseguenza non possa sfuggire alla censura di illegittimit costituzionale, senza che sia necessario di esaminare altri motivi dedotti nellimpugnativa dal Commissario dello Stato.

 

P. Q. M.

 

LAlta Corte accoglie il ricorso del Commissario dello Stato e per leffetto dichiara lillegittimit costituzionale della legge approvata dallAssemblea regionale siciliana l11 aprile 1953, concernente « Imponibile di mano dopera nei piani di cui agli attt. 8 e seguenti della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104.